A cura di Antonio V. Malvasi
Un ginepraio di leggi, decreti, circolari, sentenze e ordinanze causano al bartender un completo senso di smarrimento, facendolo sentire un “ubriaco”, non di spiriti, ma a causa delle tante norme esistenti nel Bel paese che sviluppano incertezza e di riflesso provocano, paradossalmente, insicurezza e soprattutto ampliano l’ignoranza da parte di chi opera quotidianamente dietro il bancone.
È risaputo che il gestore di un bar è un imprenditore, il quale, oltre, a possedere un innato fiuto per gli affari, a dover rispondere per la qualità del servizio offerto ai propri clienti, sopporta, spesso ignorandole, una miriade di responsabilità che ricadono sotto la sua sfera manageriale.
Sono innumerevoli gli esempi di responsabilità che ricadono sulle già fragile spalle del Barman nelle vesti di un imprenditore: un cliente che si ferisce con un bicchiere scheggiato, la caduta di un cliente dovuta al pavimento scivoloso dinanzi al bancone, al diniego del Comune per l’uso di un Dehors, i vicini che si lamentano del volume della musica e degli schiamazzi dei clienti, al rifiuto del barman di somministrare un prodotto a un cliente, al mancato ritrovamento di una costosa sciarpa appoggiata su una poltroncina, all’aver servito una Grappa ma di marca diversa da quella richiesta dal cliente e tanti altri casi che comportano per il “povero” barman, insidiosi percorsi giudiziari, perdite di denaro, di tempo e soprattutto perdita di buona immagine del locale.
Tutto questo genera, qualora il barman non mostrasse diligenza, il procreare di responsabilità dirette e indirette verso i clienti, i propri dipendenti, fornitori, locatori, somministratori e chi più ne metta; intasando, in questo modo, lo spazio della propria cassetta postale piena di “buste verdi” (citazioni in giudizio, multe stratosferiche, querele, denunce e ordinanze) che costringeranno il barman a dover rispondere dinanzi al Giudice.
È inutile, dal momento in cui nasce un bar al momento in cui questo “perisce”, la vita aziendale è accompagnata coattivamente da una serie di norme che sono (forse dovrebbero essere!!!!) a tutela dello stesso gestore, dei consumatori, dei dipendenti, della pubblica amministrazione e di tutti coloro che stipulano accordi con il gestore del bar. Ogni forma di convivenza umana necessita di regole, pertanto, a rigor di logica, anche nell’attività di un bar coesistono delle norme, di riflesso o specifiche, che regolano questo “piacevole” mondo (principio dell’Ubi societas ibi ius, vale a dire dove esiste una società umana, là esiste la legge). .
Per comprendere con chiarezza le diverse forme di responsabilità che ricadono sul Bartender, è opportuno classificarle. Uno dei metodi più chiari riguardano l’ambito giuridico che studia e regola le dinamiche sulle responsabilità, nel nostro ordinamento si riscontrano tre ambiti giuridici di responsabilità: civilistica, penale e amministrativa.
La responsabilità amministrativa di un bartender, può consistere in tanti obblighi e doveri a cui un gestore è obbligato ad attenersi; pensiamo alle responsabilità sulle autorizzazioni amministrative, all’obbligo di chiusura settimanale, all’esposizione della tariffa dei prezzi e alle norme igienico sanitario, tutte regole di diritto amministrativo che, se non rispettate, comportano delle sanzioni amministrative, spesso a carattere pecuniario.
La responsabilità penale, la più infamante, pensiamo alle diverse frodi commerciali - l’aver servito un pregiato rum di qualità e di quantità diverso rispetto a quello offerto e pattuito -, all’essere indagato, accusato e condannato per delle lesioni colpose a causa del danno patito da un cliente per delle intossicazioni alimentari ecc.
La responsabilità di diritto civile è di sicuro quella che occupa il maggior numero della letteratura giurisprudenziale, pensiamo, solo per pochi istanti, alla responsabilità contrattuale del bartender su tutti i contratti diretti e indiretti stipulati, alla responsabilità per un cappotto sparito all’interno di un bar, a quel cliente che entrando al bar si strappi il vestito a causa di un oggetto appuntito. All’interno della responsabilità civile si intravedono tre forme di responsabilità di derivazione civilistica: precontrattuale diretta a tutelare l’interesse del soggetto a non essere coinvolto in trattative inutili nel rispetto del precetto di comportarsi secondo il principio di buona fede. Per ipotesi, il caso in cui il bartender abbia acquistato delle attrezzature per una grossa festa privata prima che il contratto sia concluso e solo sulla base delle assicurazioni fornite dai clienti….peccato che in seguito la festa non si è realizzata.
La responsabilità contrattuale è frutto di un precedente accordo che fa sorgere l’obbligo di risarcire i danni al creditore a causa dell’inadempimento del debitore. Per esempio, un bartender, sarà considerato, oltre che inadempiente, anche responsabile, nel caso in cui abbia servito degli aperitivi in un convegno con vizi e difformità (per esempio il Prosecco servito ha valore inferiore rispetto all’effettivo costo pagato, i bicchieri in cui sono stati serviti gli aperitivi erano sporchi, il servizio molto deludente ecc.)
Infine abbiamo la responsabilità definita extracontrattuale, per danno ingiusto, sorge da delle azioni o omissioni di un soggetto che comportano un danno ingiusto ad un altro soggetto. L’articolo cardine della responsabilità extracontrattuale è il 2043 del c.c., un articolo storico, che recita “ Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Tanti sono gli esempi: la caduta di un cliente su un gradino poco illuminato, la rottura di una sedia, che causa la frattura di una arto a un cliente, l’aver sporcato un abito di un cliente a causa di un cameriere di bar distratto ecc. Cari colleghi, Vi invito, pertanto, a mantenere sempre alto il livello qualitativo della Vostra offerta, ricordandovi che la “Legge”, con le sue contraddizioni, rappresenta “l’antivirus” della società che difende i diritti dei consumatori, dei datori di lavoro e dei lavoratori e spesso i sui mancati riconoscimenti sorgono dall’inosservanza di doveri altrui. Per questo, prima di donarvi un valido vademecum per aiutarvi a convivere con le diverse responsabilità che sia affrontano quotidianamente, concludo, con una semplice regola di convivenza civile, che racchiude la sintesi di questo articolo, e che ogni cittadino è tenuto ad osservare: “Rispetta e sarai rispettato!”. Se tutti osservassimo questa regola forse la “Legge” sarebbe un po’ più simpatica. Corretti suggerimenti per evitare contenziosi legali
• Il bartender nel vendere o offrire un servizio al cliente è tenuto a rispettare tre principali obblighi:
? rispettare gli accordi contrattuali stabiliti nel momento in cui il cliente ha chiesto un bene o un servizio;
? operare secondo il principio della “regola d’arte”, operando secondo la sua professionalità e la sua inventiva, ma sempre nel rispetto degli accordi contrattuali;
? comportarsi con correttezza e diligenza.
• Il cliente, invece, avrà l’obbligo di adempiere versando il corrispettivo in denaro per il bene o servizio ottenuto dal bartender.
• Un cliente che non paga il corrispettivo al gestore di un bar per un servizio o un bene venduto, in base alle circostanze e al comportamento dello stesso, può essere considerato inadempiente contrattualmente o condannato per insolvenza fraudolenta o in casi particolari anche per truffa.
• I prezzi dovranno essere portati a conoscenza del cliente a mezzo di un listino posto in un luogo ben visibile o a mezzo del menu o lista delle bevande.
• Il gestore di un bar è responsabile per le cadute avvenute all’interno del locale ( immaginiamo che un anziana signora scivoli sul pavimento appena lavato e si fratturi un femore).
• Il bartender sarà illimitatamente responsabile ogni qualvolta la cosa gli venga consegnata espressamente ai fini della custodia o comunque che tale finalità possa desumersi dalle circostanze e dal contesto. Quindi, se il cliente consegna un cappotto al servizio guardaroba, addirittura pagando una somma di denaro, il gestore sarà tenuto a risarcire l’intero valore dell’indumento smarrito; se, invece, il deposito è gratuito la responsabilità del ristoratore sussiste, ma sarà valutata con minor rigore.
• La responsabilità da deposito, invece, è limitata sino a cento volte il valore del pasto consumato, nel caso che il cliente consegni gli oggetti allo scopo di poter usufruire in modo migliore della prestazione, per esempio il soprabito che venga appeso all’appendiabiti, un cappotto lasciato su un divano, ad un ombrello lasciato nei pressi della porta ecc.
• Non è responsabile il bartender nel caso che gli oggetti restino a disposizione e sotto il controllo del cliente e che non intralcino il godimento della prestazione. L’accendino, la penna o il cellulare lasciato sul tavolino del bar, in questi casi il gestore del bar non è responsabile verso il cliente.
• Il gestore di un bar è responsabile per gli oggetti che rientrano sotto la sua custodia, immaginiamo il cliente che si strappi il vestito su di un oggetto appuntito posto nell’ingresso del bar.
• Il bartender è responsabile per aver causato delle macchie sugli indumenti del cliente, esempio classico il banco bar sporco di liquidi e il cliente ci poggia il braccio sporcandosi la camicia.
• Il gestore che vende o serve un prodotto di qualità e di quantità diverso rispetto a quello offerto e pattuito è responsabile penalmente per frode alimentare; è il caso dei “Travasi”, un cliente richiede un determinato whisky, il bartender prende la bottiglia, serve il prodotto, ma in realtà in quella bottiglia è contenuto un whisky diverso, sicuramente più economico rispetto a quello richiesto.
• Il nostro codice penale punisce l’esercente che somministra in un locale pubblico bevande alcoliche (gradazione alcolica superiore a 1,2 per cento di gradi in volume) alle seguenti categorie:
? minori di anni 16;
? persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità.
? ad una persona in manifesto stato di ubriachezza.
• La somministrazione di alcolici è vietata oltre le ore 02.00.
• I gestori dovranno assicurare che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico, grazie a degli alcolimetri, anche monouso, da tenere a disposizione dei clienti che ne facciano espressamente richiesta.
• In tutti i pubblici esercizi è vietato fumare in luoghi chiusi; è consentito fumare nei soli ambienti riservati ai fumatori, provvisti di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria, regolarmente funzionanti e dotati di appropriata segnaletica.
• Rispettare tutte le regole igienico sanitarie, la normativa sul divieto di immissione rumorose, sui rifiuti e la normativa sui lavoratori.
• Evitare rumori che disturbano i cittadini (schiamazzi notturni, rumori di cucina, musica ad alto volume ecc.)
• Esporre in modo ben visibile alla clientela: la licenza, le autorizzazioni sanitarie, la lista delle bevande alcoliche superiori ai 21 % di volume e soprattutto tenere in luogo ben visibile esposto il listino prezzi dei prodotti offerti.
• Esporre gli orari di apertura al pubblico e il giorno di chiusura e comunicare al Sindaco i giorni di eventuale interruzione dell’attività. • Rispettare gli orari di apertura al pubblico.
• Mantenere accesa una luce sopra la porta principale sino all’orario di chiusura.
• Per evitare che all’interno del pubblico esercizio siano nascoste attività o persone che perseguono scoop illeciti: i locali non devono essere comunicanti con abitazioni, le porte e gli ingressi devono consentire l’accesso diretto alla strada, è preferibile la collocazione dell’esercizio a livello stradale o piano terra.
• Non impiegare minori nella somministrazione al minuto di bevande alcoliche • Astenersi dal somministrare al minuto bevande alcoliche come prezzo di scommessa o di gioco.
• Non rifiutare le prestazioni ad alcun cliente, ad eccezione del divieto di somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni, a malati di mente e soggetti in stato di ebbrezza. Anche se per legittimi motivi il ristoratore può rifiutare di offrire la propria prestazione a soggetti che potrebbero non pagare o non forniscono garanzie per farlo (pensiamo a soggetti che precedentemente non abbiano pagato alcune prestazioni o a soggetti indigenti e incapaci di pagare).
• Non utilizzare zuccheriere che stiano a contatto con l’aria, è preferibile offrire bustine sigillate.
• Nella redazione della lista delle bevande o del menu prestare la massima attenzione su quanto si riporta rispetto a ciò che realmente è servito.
• Sia sulla lista e sia sul menu, indicare in modo chiaro e leggibile che alcuni prodotti sono surgelati; se questo non è indicato si rischia di essere condannati per tentata frode commerciale.
• Conservare in un apposito armadietto flaconi di detersivi e acidi e tenerli lontani da luoghi dove si manipola cibo o si servono bevande (è assolutamente vietato travasare detersivi o acidi in bottiglie di plastica).
Biografria Antonio V. Malvasi
Consulente legale e gestionale per le aziende ristorative, docente presso l’Istituto alberghiero di Matera, Bartender e Mixologist, presidente dell’associazione enogastronomica Shakerando & Degustando. Autore di testi sul diritto della ristorazione, sulla miscelazione dei cocktail e sulle discipline di Laboratorio di Sala e Bar con le case editrici Hoepli, Simone e Maggioli.
Libri
Diritto della ristorazione Hoepli
http://www.hoepli.it/libro/diritto-della-ristorazione/9788820344511.asp
La struttura ristorativa Hoepli
http://www.hoepli.it/libro/la-struttura-ristorativa----1/9788820349578.asp
Il Codice della Misclazione Simonescuola
http://www.simonescuola.it/catalogo/vs434_2.htm
http://www.youtube.com/watch?v=iTFYBWb3xmk
Cocktail & Decorazioni Simonescuola
http://www.simonescuola.it/catalogo/vs434_1.htm
Le parole del Bartender Simonescuola
http://www.simonescuola.it/catalogo/vs433_1.htm
Accademia di sala e vendita 1 Simonescuola
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Accademia di sala e vendita 2 Simonescuola
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Contratti e responsabilità nell’attività di ristorazione Maggioli editore
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